Consulenza per Banche e Assicurazioni
La consulenza grafologica per banche e assicurazioni interviene nei casi di disconoscimento di firma su sottoscrizioni apposte su contratti, moduli o altra documentazione, per accertare che la firma contestata sia effettivamente autografa. L’accertamento può riguardare anche le firme grafometriche, apposte sul dispositivo di firma nei locali della banca.
CTP per disconoscimento firma bancaria
In qualità di grafologo forense, affianco istituti di credito e compagnie assicurative che necessitano di un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP) in contenziosi in cui sia già stato nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) dal Tribunale.
Questo accade, in particolare, quando un cliente disconosce la firma olografa o grafometrica (FEA) apposta su contratti, moduli o altri documenti e la banca o compagnia assicurativa intende opporsi a tale disconoscimento, sostenendo l’autografia della sottoscrizione.
Una volta ricevuta la nomina di CTP, partecipo alle operazioni peritali, redigo eventuali osservazioni tecniche preventive e, qualora le conclusioni formulate dal CTU presentino errori, omissioni o incongruenze tali da pregiudicare i legittimi interessi della banca o della compagnia assicurativa che assisto, provvedo all’elaborazione di osservazioni critiche volte a confutare la relazione del CTU.
FAQ - Consulenza grafologica per Banche e Assicurazioni
Quando una banca deve nominare un grafologo forense per contestare il disconoscimento di una firma?
Una banca o una compagnia assicurativa può avere la necessità di nominare un grafologo forense quando un cliente disconosce la firma olografa o la firma grafometrica (FEA) apposta su contratti, moduli o altra documentazione e intende opporsi a tale disconoscimento, sostenendo l’autenticità della sottoscrizione in sede giudiziaria.
Qual è il ruolo del Consulente Tecnico di Parte (CTP) per gli istituti di credito nei casi di firma disconosciuta?
Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) assiste la banca o la compagnia assicurativa in tutte le fasi dell’accertamento tecnico, partecipando alle operazioni peritali, inviando osservazioni tecniche preventive e formulando osservazioni critiche qualora le conclusioni del CTU contengano errori, omissioni o incongruenze.
In che modo un perito grafologo può contestare una perizia avversa che sostiene che la firma non è autentica?
Se si ritiene che la perizia grafologica già depositata dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) del Tribunale sia viziata da errori, la banca o la compagnia assicurativa può incaricare il grafologo forense di svolgere una perizia su perizia per verificare che l’attività peritale sia stata condotta in modo corretto dal punto di vista tecnico e metodologico.
Quali documenti devono fornire le banche per permettere una verifica grafologica?
Per effettuare una perizia grafologica è necessario che la banca o la compagnia assicurativa fornisca il documento con la firma oggetto d’indagine (in originale o in copia di ottima qualità) e, ove disponibili, ulteriori documenti contenenti firme comparative attribuibili al presunto sottoscrittore.