La falsificazione di una firma è un’azione idonea a far credere che la firma presente su un documento cartaceo o digitale sia riconducibile alla mano di un determinato soggetto, senza che questi l’abbia in realtà mai apposta, al fine di trarre in inganno, ottenere un vantaggio indebito o arrecare un danno ad altri.
Può accadere di vedersi indicati come firmatari di un contratto mai sottoscritto, di una scrittura privata di cui non si era a conoscenza, di un bilancio mai approvato o di assegni o cambiali non autorizzati.
Come tutelarsi in questi casi? Proveremo a rispondere a questa e ad altre domande in questo articolo.
Falsificare una firma è reato?
Non sempre. La configurabilità del reato dipende dal tipo di documento su cui la firma falsa è stata apposta:
- su una scrittura privata, ossia un documento redatto e sottoscritto da due o più parti senza l’intervento di un pubblico ufficiale;
- su un atto pubblico, vale a dire un documento redatto o ricevuto da un pubblico ufficiale o da un funzionario della pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.
La falsificazione di una firma su un atto pubblico è sempre reato. Quando la firma è apposta su una scrittura privata, la falsificazione integra invece un illecito civile, con alcune eccezioni che approfondiremo meglio in seguito.
Indipendentemente dall’inquadramento giuridico dell’illecito, la falsificazione di una firma determina conseguenze rilevanti in capo al soggetto che compie il fatto, più severe quando la firma falsa è apposta su un atto pubblico piuttosto che su una scrittura privata.
Scrittura privata e falsificazione firma: cosa dice la legge
In passato, la falsificazione di una firma su una scrittura privata integrava il reato di falsità in scrittura privata, previsto dall’art. 485 del Codice Penale. Tale condotta è stata successivamente depenalizzata con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016.
Ciò significa che, oggi, la falsificazione di firma su una scrittura privata non integra di per sé un reato. Resta una condotta censurata dall’ordinamento, ma è inquadrata giuridicamente come illecito civile.
Vi sono però alcune eccezioni. L’art. 491 del Codice Penale prevede infatti che la falsificazione di una firma integri un reato quando la firma falsa è apposta su testamenti olografi, cambiali o altri titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore.
In tali casi, pur trattandosi formalmente di scritture private, la contraffazione della firma assume rilevanza penale se commessa al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.
Cosa rischia chi falsifica una firma su una scrittura privata?
La falsificazione di firma su una scrittura privata è punita dalla legge con una sanzione pecuniaria compresa tra 200 e 12.000 euro. A ciò può aggiungersi, su richiesta della parte lesa, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente subiti.
Affinché scatti la sanzione, non è tuttavia sufficiente la sola contraffazione della sottoscrizione. È necessario che il documento su cui è apposta la firma falsa venga effettivamente utilizzato e che da tale utilizzo derivi un danno per qualcuno.
Si pensi, ad esempio, alla falsificazione di firma su un contratto di prestito tra privati che, pur essendo stato redatto, viene lasciato chiuso in un cassetto: in una simile ipotesi, mancando sia l’uso del documento sia un danno effettivo, non si realizza l’illecito civile. Diversamente, se il documento falsificato viene utilizzato, ad esempio per ottenere un pagamento o far valere un diritto, l’illecito si concretizza con tutte le relative conseguenze sanzionatorie e risarcitorie.
Dunque, cosa succede se si falsifica una firma su una scrittura privata? Si incorre in una sanzione pecuniaria da pagare allo Stato e, qualora la parte danneggiata decida di agire in giudizio, anche nell’obbligo di risarcimento del danno.
Falsificazione firma su un atto pubblico
La falsificazione di una firma su un atto pubblico, ossia un documento redatto o ricevuto da un pubblico ufficiale o da un funzionario della pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni, è reato.
Nello specifico, questa condotta integra il reato di falsità materiale in atto pubblico, che si realizza quando si forma, in tutto o in parte, un atto falso oppure si altera un atto vero, mediante, ad esempio, l’apposizione di una firma contraffatta.
Diversa è la fattispecie della falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 del Codice Penale), che ricorre quando, pur in presenza di una firma autentica, viene attestato falsamente un fatto non corrispondente al vero. In questo caso, la falsità riguarda il contenuto dell’atto e non la sottoscrizione apposta sul documento.
Come tutelarsi in caso di falsificazione di una firma?
Qualora ci si accorga che la firma apposta su un documento cartaceo o digitale recante il proprio nome e cognome non è autentica, è necessario attivarsi tempestivamente per tutelare i propri diritti.
Se la firma è apposta su una scrittura privata, si può procedere con il disconoscimento della stessa; se, invece, la firma è apposta su un atto pubblico, occorre presentare una querela di falso.
Falsificazione firma su scrittura privata e disconoscimento firma
Il disconoscimento della firma è la dichiarazione con cui il soggetto cui la sottoscrizione è attribuita ne contesta formalmente l’autenticità, impedendo che il documento possa essere utilizzato come prova in Tribunale. In sostanza, serve a paralizzare l’efficacia probatoria della scrittura privata.
Un documento recante una firma apparentemente riconducibile a un determinato soggetto, infatti, può essere utilizzato in giudizio contro di lui, a meno che la sottoscrizione non venga tempestivamente disconosciuta.
Il disconoscimento si realizza mediante una dichiarazione con cui si afferma che la firma non appartiene al soggetto indicato come firmatario. Se la contestazione avviene nell’ambito di un processo, essa deve essere proposta immediatamente e per iscritto.
In caso di falsificazione di firma, una volta effettuato il disconoscimento, l’onere della prova spetta alla controparte, la quale dovrà dimostrare l’autenticità della firma. A tal fine può richiedere la verificazione tramite apposita istanza, ossia un accertamento tecnico volto a stabilire se la sottoscrizione sia autentica o apocrifa. In tale fase, il Giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), esperto grafologo, che procede all’analisi della firma contestata e al confronto con le scritture di comparazione.
È importante precisare che il disconoscimento della firma non è ammesso quando la firma, pur essendo apposta su una scrittura privata, è stata riconosciuta, sia espressamente che tacitamente.
Falsificazione firma su atto pubblico o scrittura privata riconosciuta: la querela di falso
Quando la firma falsa è apposta su un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta, occorre presentare una querela di falso. Si tratta di una vera e propria azione giudiziaria, mediante la quale si avvia un procedimento finalizzato ad accertare la falsità della firma.
In questo caso, l’onere della prova grava su chi contesta l’autenticità della firma. Spetta quindi al presunto firmatario dimostrare che la firma apposta sull’atto non gli appartiene.
La querela di falso per falsificazione di firma può essere presentata in due modalità:
- in via principale, quando non è pendente alcun altro giudizio e si intende ottenere esclusivamente l’accertamento della falsità del documento, anche se non è stato ancora utilizzato in un processo;
- in via incidentale, quando il procedimento è in corso e il documento contestato è già stato depositato.
Il ruolo della perizia grafologica nei casi di falsificazione di firma
In presenza di una presunta falsificazione di firma, la verifica dell’autenticità della sottoscrizione richiede un accertamento tecnico-grafico specifico, la perizia grafologica, impropriamente detta anche perizia calligrafica, eseguita da un grafologo esperto.
Compito del grafologo è verificare l’autografia o l’apocrifia della firma attraverso l’analisi delle sue caratteristiche grafomotorie sostanziali e dinamiche e il successivo confronto con un adeguato numero di firme e manoscritture di comparazione.
In ambito giudiziario, la perizia grafologica assume un ruolo centrale quale mezzo di prova, idoneo a supportare l’accertamento della falsificazione della firma e le conseguenti valutazioni del Giudice in ordine alla validità del documento e agli eventuali effetti risarcitori derivanti dall’utilizzo della sottoscrizione contraffatta.
Falsificazione di firma? Richiedi una consulenza grafologica
Se la firma apposta su un documento cartaceo o digitale è attribuita a te ma non è la tua, agisci tempestivamente e richiedi una perizia grafologica.
La perizia può essere disposta in sede giudiziale, nell’ambito di processi civili o penali, oppure richiesta in sede stragiudiziale. In quest’ultimo caso, consente di ottenere una valutazione tecnica preliminare, utile per capire se vi siano i presupposti per agire in giudizio.
In qualità di grafologo forense, detto anche perito calligrafico, mi occupo di eseguire perizie su firme cartacee e firme grafometriche (FEA) apposte su diverse tipologie di documenti, utilizzando strumenti di analisi e protocolli validati.
Posso operare, su nomina del Giudice, come Perito d’Ufficio nei processi penali o Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nei processi civili, come Consulente Tecnico di Parte (CTP) su incarico di una delle parti in causa o come Consulente per privati o avvocati che necessitano della valutazione di un esperto prima di decidere se agire o meno in giudizio.