Aggiornamenti

Disconoscimento firma: tutto quello che c’è da sapere

Il disconoscimento di firma è una dichiarazione con cui un soggetto contesta formalmente l’autenticità di una sottoscrizione a lui attribuita e apposta su una scrittura privata, ossia un documento redatto e sottoscritto da due o più parti senza l’intervento di un pubblico ufficiale.

Tale dichiarazione ha la funzione di sospendere la validità probatoria del documento. Una scrittura recante una firma apparentemente riconducibile a un determinato soggetto, infatti, può essere utilizzata in giudizio contro di lui, a meno che la firma non venga disconosciuta.

 

Quando disconoscere una firma?

Può accadere che una banca ti contatti per richiedere il pagamento di una somma di denaro, affermando che tu abbia sottoscritto una fideiussione a garanzia del debito di un’altra persona e avvertendoti che, in caso di mancato pagamento, si rivolgerà al Giudice per ottenere un decreto ingiuntivo e procedere successivamente al recupero coattivo del credito.

Oppure una società commerciale potrebbe richiederti il pagamento di merci o servizi che afferma di averti fornito sulla base di un contratto da te sottoscritto, avvertendoti che, in caso di mancato pagamento, agirà in giudizio per ottenere il riconoscimento del credito.

Esaminando i documenti, tuttavia, potresti accorgerti che la firma non è la tua. In situazioni come queste, per contestare formalmente l’autenticità della sottoscrizione e impedire che il documento venga utilizzato contro di te in giudizio, dovrai procedere al disconoscimento della firma.

 

Procedura di disconoscimento firma su contratto o altra scrittura privata

Qualora ci si accorga che la sottoscrizione apposta su un contratto o su un’altra scrittura privata recante il proprio nome e cognome non è la propria, è possibile procedere al disconoscimento della firma.

Il disconoscimento è un atto di natura processuale che consiste in una dichiarazione formale con cui il soggetto indicato come firmatario afferma che la sottoscrizione non gli appartiene. Tale dichiarazione può essere resa personalmente oppure ricorrendo a un avvocato.

Non sono previste particolari formalità da rispettare per effettuare il disconoscimento. È tuttavia necessario che la dichiarazione sia chiara, esplicita e inequivocabile: deve negare in modo categorico la paternità della firma. È inoltre opportuno che sia accompagnata, ove possibile, da elementi idonei a dimostrare che quanto riportato nel documento non corrisponde alla realtà dei fatti.

 

Verificazione della firma: cosa succede dopo il disconoscimento

L’onere di dimostrare l’autenticità di una firma che è stata formalmente disconosciuta ricade sulla parte che intende avvalersi del documento su cui è apposta la sottoscrizione.

In che modo? Richiedendo, tramite apposita istanza, la verificazione della firma, ossia un accertamento tecnico finalizzato a stabilire se la sottoscrizione apposta sul documento sia autentica oppure apocrifa.

Ricevuta l’istanza di verificazione della firma, il Giudice può nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), grafologo forense, che procede all’analisi della firma contestata e al confronto con le scritture di comparazione indicate dal Giudice o dalle parti; al termine degli accertamenti, il consulente esprime il proprio giudizio sull’autenticità della sottoscrizione.

 

Quali sono i termini per disconoscere una firma?

Il disconoscimento della firma apposta su una scrittura privata depositata in giudizio deve essere effettuato tempestivamente, entro il termine perentorio della prima udienza o della prima difesa successiva alla produzione del documento negli atti di causa.

Altrimenti, come previsto dall’art. 215 del Codice di Procedura Civile, la scrittura privata si considera tacitamente riconosciuta. In questo caso, non sarà più possibile contestare l’autenticità della sottoscrizione mediante disconoscimento, ma sarà necessario ricorrere alla querela di falso.

 

Differenza tra disconoscimento firma e querela di falso

Il disconoscimento di firma è una dichiarazione con cui è possibile contestare l’autenticità di una sottoscrizione apposta su una scrittura privata, sospendendo la validità probatoria del documento fino a verifica.

La querela di falso, invece, si rende necessaria quando la firma che si intende contestare è apposta su una scrittura privata già riconosciuta – espressamente o tacitamente – o su un atto pubblico.

 

Il ruolo della perizia grafologica

Quando la firma su un contratto o su un’altra scrittura privata è di dubbia autenticità, può rendersi necessaria una perizia grafologica, ossia un accertamento tecnico-grafico volto a verificare se la firma sia autentica oppure apocrifa.

La perizia può essere richiesta sia in sede stragiudiziale, da privati o avvocati, come valutazione preliminare utile a orientare la strategia difensiva e a verificare se sussistano i presupposti per procedere con il disconoscimento della firma, sia in sede giudiziale, quando, a seguito del disconoscimento e dell’istanza di verificazione proposta dalla parte che intende avvalersi della scrittura privata, il giudice nomina un grafologo CTU per svolgere gli accertamenti necessari.

L’indagine grafologica si basa sull’analisi delle caratteristiche grafomotorie sostanziali e dinamiche della firma in verifica e sul confronto con un adeguato numero di firme e manoscritture di comparazione certamente attribuibili al presunto firmatario, al fine di accertare se la sottoscrizione sia riconducibile alla sua mano oppure sia stata apposta da altri.

 

FAQ – Disconoscimento firma

Il disconoscimento di una firma su un contratto deve essere effettuato tramite una dichiarazione formale, che deve essere chiara, esplicita e inequivocabile. La contestazione può essere supportata da elementi idonei a dimostrare la non autenticità della firma, come le risultanze di una perizia grafologica.

Il disconoscimento di firma è lo strumento con cui si contesta l’autenticità di una sottoscrizione apposta su un documento; la querela di falso, invece, è l’azione con cui si contesta l’autenticità di una firma apposta su scrittura privata riconosciuta (espressamente o tacitamente) o su un atto pubblico.

Dopo il disconoscimento di una firma, la parte che intende avvalersi del documento su cui è apposta la sottoscrizione contestata può presentare una richiesta di verificazione. Una volta ricevuta l’istanza di verificazione, il Giudice può disporre un accertamento tecnico e nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), esperto grafologo, per verificare l’autenticità o l’apocrifia della firma.

Un grafologo forense qualificato, attraverso apposita perizia, basata sull’analisi della firma in verifica e sul confronto con altre firme o manoscritture certamente attribuibili al presunto firmatario.