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Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) grafologica: cos’è, a cosa serve e come si svolge

La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) grafologica è l’attività peritale svolta da un grafologo forense, cui il Giudice ricorre nell’ambito di un processo civile per l’esecuzione di accertamenti tecnico-grafici su firme, manoscritture o firme grafometriche (FEA).

In questo articolo vedremo cos’è la CTU grafologica – impropriamente detta anche CTU calligrafica – a cosa serve, come si svolge e che valore ha in Tribunale.

 

Che cos’è la CTU grafologica

Può accadere che il Giudice debba pronunciarsi su questioni che richiedono specifiche competenze tecniche, che esulano dalle sue conoscenze specialistiche, come avviene nei casi in cui sia necessario accertare l’autenticità o l’apocrifia di firme o manoscritture.

In tali ipotesi, il Giudice può disporre una CTU grafologica, ossia nominare un grafologo forense quale suo ausiliario, incaricato di svolgere un’indagine grafologica e fornire valutazioni utili alla risoluzione di questioni tecniche.

Il professionista nominato, che assume l’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio, deve essere iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale competente.

 

CTU: a cosa serve

La CTU grafologica serve al Giudice ogni qualvolta sia chiamato ad occuparsi di grafologia, materia per la quale sono richieste particolari competenze, e necessiti di una valutazione tecnica per decidere in merito a una controversia.

Il consulente grafologo CTU ha il compito di fornire all’attività valutativa del Giudice l’apporto di quelle cognizioni tecniche che egli non possiede. In che modo? Esprimendo un parere oggettivo su questioni di natura tecnico-grafica.

Nel dettaglio, il suo lavoro consiste nell’analisi di firme e manoscritture e nell’esame comparativo tra documenti di provenienza incerta e documenti autografi certi, al fine di formulare un giudizio di autenticità o apocrifia delle firme o manoscritture in verifica.

 

Come si svolge una CTU grafologica

La CTU grafologica, talvolta detta anche CTU calligrafica, prende avvio con la nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio da parte del Giudice, mediante apposito provvedimento.

Il Giudice sceglie a sua discrezione uno dei professionisti iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale competente. Ove ne ricorrano le ragioni e la scelta sia adeguatamente motivata, può nominare un consulente iscritto presso l’Albo di altro Tribunale.

Nel provvedimento di nomina vengono formulati uno o più quesiti, ai quali il consulente grafologo CTU è chiamato a rispondere tramite la redazione di una relazione peritale, attenendosi rigorosamente all’incarico conferito, limitando la propria indagine all’oggetto del mandato, evitando valutazioni estranee all’ambito peritale e motivando in modo puntuale ogni conclusione formulata.

Il medesimo provvedimento stabilisce, inoltre, la data dell’udienza per il conferimento dell’incarico e il giuramento. A seguito della riforma Cartabia, il giuramento può essere reso anche mediante dichiarazione scritta con firma digitale e depositata telematicamente.

Nel corso dell’udienza di conferimento dell’incarico, il CTU indica la data e il luogo di inizio delle operazioni peritali. In alternativa, provvede a darne comunicazione alle parti al di fuori dell’udienza.

A fronte della data di inizio delle attività peritali, il Giudice fissa i termini entro i quali:

  • il consulente grafologo CTU deve trasmettere la relazione peritale alle parti;
  • le parti possono formulare e trasmettere le proprie osservazioni critiche al CTU;
  • il consulente deve depositare in Tribunale la relazione peritale definitiva, comprensiva delle osservazioni formulate dalle parti e di una sintetica valutazione critica delle stesse.

 

Lo svolgimento della CTU grafologica deve avvenire nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, che impone al consulente di assicurare la massima partecipazione delle parti, dei rispettivi difensori e degli eventuali Consulenti Tecnici di Parte (CTP) nominati.

Di ogni attività svolta viene redatto apposito verbale, nel quale sono indicati data, luogo e descrizione delle operazioni compiute, i soggetti presenti e ogni ulteriore circostanza ritenuta rilevante, comprese le eventuali autorizzazioni all’acquisizione di nuova documentazione, con specifica indicazione della stessa.

Al termine delle operazioni peritali, il consulente grafologo CTU è tenuto a redigere la relazione peritale. Pur non essendo previste regole codificate per la redazione del documento, è essenziale che al suo interno siano presenti:

  • quesiti formulati dal Giudice nel provvedimento di nomina;
  • descrizione degli accertamenti compiuti;
  • indicazione dei materiali esaminati e delle argomentazioni poste a fondamento delle valutazioni tecniche;
  • risposte puntuali e motivate ai quesiti formulati dal Giudice, o indicazione delle ragioni che impediscono di darvi risposta.

 

La relazione deve essere redatta in forma chiara e comprensibile, così da consentire alle parti e al Giudice di seguire il percorso logico-tecnico che ha condotto alle conclusioni formulate. Il CTU deve limitarsi a esprimere valutazioni di natura esclusivamente tecnica, astenendosi dal formulare giudizi sul merito della controversia o valutazioni di carattere giuridico, che restano esclusivo appannaggio del Giudice.

La CTU grafologica procede con la trasmissione della relazione peritale alle parti, al fine di consentire ai Consulenti Tecnici di Parte (CTP) di formulare eventuali osservazioni critiche. Da ultimo, Il consulente grafologo CTU provvede al deposito in Tribunale della relazione peritale definitiva, comprensiva di una sintetica valutazione delle osservazioni formulate dalle parti, entro il termine stabilito dal Giudice.

 

Nullità della CTU grafologica

La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) grafologica può risultare affetta da vizi, sia di natura sostanziale che formale, i quali, in alcuni casi, possono determinarne la nullità.

I vizi sostanziali attengono, in via generale, alle modalità di espletamento delle operazioni peritali. I più gravi sono quelli connessi, sia direttamente che indirettamente, alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti.

Tra i vizi sostanziali che più frequentemente possono determinare la nullità della CTU grafologica si annoverano, in particolare:

  • la mancata comunicazione alle parti dell’inizio delle operazioni peritali o la comunicazione effettuata con modalità non idonee a garantire l’effettiva partecipazione dei difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, in violazione del principio del contraddittorio;
  • inadeguatezza della relazione peritale sotto il profilo tecnico-scientifico, che risulta carente o priva di un adeguato percorso argomentativo a sostegno delle conclusioni formulate;
  • partecipazione alle operazioni peritali di soggetti estranei al procedimento e non formalmente nominati;
  • sopravvenuta cancellazione o sospensione del consulente dall’Albo dei CTU nel corso dell’incarico;
  • omessa trasmissione alle parti della relazione peritale nei termini fissati dal Giudice, con conseguente preclusione della possibilità di formulare osservazioni critiche;
  • acquisizione, nel corso della CTU grafologica, di documenti non prodotti in giudizio o non autorizzati dal Giudice;
  • svolgimento di indagini non attinenti ai quesiti formulati dal Giudice e che eccedono i limiti dei poteri tecnici che la legge attribuisce al Consulente Tecnico d’Ufficio.

 

I vizi formali, invece, riguardano la mancata osservanza dei requisiti formali degli atti processuali. Sono un esempio l’omessa sottoscrizione della relazione peritale, la sottoscrizione da parte di un soggetto non nominato dal Tribunale o la redazione della relazione in una lingua diversa da quella italiana.

La nullità della CTU grafologica può essere anche solo parziale, potendo riguardare una specifica parte della perizia o della relazione peritale, senza necessariamente incidere sull’intero accertamento tecnico.

 

Che valore ha la CTU grafologica in Tribunale?

La CTU grafologica ha valore indiziario in Tribunale. Il Giudice conserva il potere di valutare criticamente la relazione peritale, confrontando le conclusioni formulate dal consulente grafologo con le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.

La Consulenza Tecnica d’Ufficio costituisce comunque uno strumento di particolare utilità nei casi in cui sia controversa l’autenticità di firme o manoscritture, in quanto consente di introdurre nel processo una valutazione tecnica qualificata a supporto dell’accertamento dei fatti di causa.

 

Cerchi un grafologo forense esperto? Prenota un appuntamento

Quando è necessario accertare l’autenticità o l’apocrifia di firme o manoscritture, è essenziale poter contare su un grafologo con esperienza comprovata in ambito giudiziario, in grado di operare nel rispetto delle linee guida forensi e del Codice Deontologico professionale.

Sono iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile di Roma e all’Albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Roma, nelle specializzazioni “Analisi e comparazione della grafia” e “Firma grafometrica”.

Su nomina del Giudice, posso assumere l’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nei processi civili e di Perito d’Ufficio nei processi penali, nonché operare come Consulente Tecnico di Parte (CTP) su nomina di una delle parti in causa.

Ho maturato un’esperienza pluriennale nel campo della grafologia forense, assumendo diversi incarichi professionali sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, per accertamenti tecnico-grafici su firme, manoscritture e firme grafometriche (FEA) contestate o da contestare.